Corte costituzionale 5 dicembre 2014, n. 273 (ud. 4 novembre 2014)

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CORTE COSTITUZIONALE
per i minorenni è stato strutturato nel modo che si è detto.
Si tratta di decisioni che non sono sostanzialmente diverse
se vengono prese nel giudizio dibattimentale o nel giudizio
abbreviato, così come non lo sono se vengono prese nel
giudizio abbreviato disposto nell’udienza preliminare o in
quello disposto dopo il decreto di giudizio immediato. È
dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai
valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia
il giudice monocratico delle indagini preliminari a cele-
brare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto
dal giudice collegiale dell’udienza preliminare. Infatti,
come hanno osservato le sezioni unite della Corte di cas-
sazione, è il «peculiare “contenuto decisorio” degli esiti del
giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale
dell’organo giudicante, non la sede formale in cui questi si
innestano» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio
2014, n. 18292).
Fondatamente, pertanto, il giudice rimettente ha de-
dotto la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., per la
struttura monocratica, anziché collegiale, del giudice del
giudizio abbreviato richiesto dopo l’emissione del decreto
di giudizio immediato. La sua funzione è uguale a quella
svolta dal giudice collegiale dell’udienza preliminare, sic-
ché la diversa composizione dell’organo giudicante è priva
di ragioni che possano giustif‌icare il sacrif‌icio dell’interes-
se del minore, la cui tutela è aff‌idata di norma alla struttu-
ra collegiale di tale organo. Questa composizione dipende
infatti da mere evenienze processuali e soprattutto dalla
determinazione discrezionale del pubblico ministero di
esercitare l’azione penale con la richiesta di giudizio im-
mediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.
6. Deve quindi dichiararsi l’illegittimità costituzionale
dell’art. 458 c.p.p. e dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 448
del 1988, nella parte in cui prevedono, in base alla regola
di diritto che vincola il giudice rimettente, che, nel proces-
so minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dal-
l’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato,
la composizione dell’organo giudicante sia quella mono-
cratica del giudice per le indagini preliminari e non quella
collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del R.D. n. 12
7. Le censure riferite agli altri parametri restano as-
sorbite. (Omissis)
corte costituzionAle
5 dicembre 2014, n. 273
(ud. 4 novembre 2014)
pres. nApolitAno – rel. frigo – ric. corte App. lecce in proc. p.m. ed Altro
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Nuove contestazioni y Contestazione di un fatto
che non risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale y Preclusione della
facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio ab-
breviato y Contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo
comma, Cost. y Sussistenza y Illegittimità costitu-
zionale parziale.
. È illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l’art. 516 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibat-
timento il giudizio abbreviato relativamente al fatto
diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale
che forma oggetto della nuova contestazione. (c.p.p.,
art. 516) (1)
(1) La Corte costituzionale ha già dichiarato, con sentenza 26 otto-
bre 2012, n. 237, pubblicata per esteso in questa Rivista 2013, 41, co-
stituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, l’articolo 517 c.p.p., nella parte in cui non
prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibat-
timento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente
emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto
della nuova contestazione.
ritenuto in fAtto
1. – Con ordinanza del 13 novembre 2013, la Corte
d’appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’im-
putato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio
abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte rimettente, investita dell’appello avverso una
sentenza del Tribunale di Brindisi, riferisce che i due
imputati appellanti erano stati tratti originariamente a
giudizio per rispondere di tentata estorsione aggravata
continuata, in concorso tra loro e di altro coimputato. Nel
corso del giudizio di primo grado, il pubblico ministero
aveva modif‌icato l’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod.
proc. pen., contestando – limitatamente ad una delle con-
dotte intimidatorie per le quali si procedeva – la forma
consumata, anziché quella tentata del delitto di estorsio-
ne: ciò, sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento
dal coimputato, stando alle quali l’offeso avrebbe nell’oc-
casione ceduto alle pressioni, versando agli imputati una
somma di denaro. A seguito della modif‌ica, lo stesso pub-
blico ministero aveva chiesto l’ammissione di una nuova
prova, rappresentata dall’esame di un collaboratore di
giustizia, mentre i difensori avevano chiesto ed ottenuto
la concessione di un termine a difesa.
Alla successiva udienza, i difensori di tutti gli imputati
avevano chiesto che il processo fosse def‌inito con giudizio
abbreviato ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., inter-
pretato alla luce della «lettura combinata» delle sentenze
della Corte costituzionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012.
In subordine, ove tale interpretazione non fosse ritenuta
praticabile, avevano eccepito l’illegittimità costituzionale
del citato articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Tanto la richiesta di rito alternativo che l’eccezione di
illegittimità costituzionale erano state disattese dal Tribu-
Arch. nuova proc. pen. 2/2015

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