DECRETO 22 aprile 2008 - Determinazione dell''importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d''identita'' elettronica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, che ha stabilito in cinque anni la validita' della carta d'identita';

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2002, n. 244, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.A.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Visto l'art. 64, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 82/2005, il quale stabilisce, tra l'altro che, a decorrere dal 31 dicembre 2007 non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi;

Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede, tra l'altro che:

A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta...

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