DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1999, n. 116 - Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force30 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/29/099G0189/ORIGINAL
Published date29 Aprile 1999
Enactment Date21 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.99 del 29-04-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visti, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno conferito al Governo la delega a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, anche mediante trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

Visto l'articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;

Acquisito il parere della commissione bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.

  2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.".

Art 2.
  1. L'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

  2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

  3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

  4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

  5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:

    1. conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;

    2. conio di monete estere;

    3. conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

    4. conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

    5. fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

    6. fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

    7. fabbricazione di contrassegni di Stato;

    8. fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

    9. promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

    10. esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

    11. riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;

    12. partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

    13. perizia delle monete ritenute false;

    14. conio di monete commemorative o celebrative;

    15. fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

    16. promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

  6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed...

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