LEGGE 13 luglio 1966, n. 559 - Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Coming into Force10 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/07/26/066U0559/CONSOLIDATED/20130621
Published date26 Luglio 1966
Enactment Date13 Luglio 1966
Official Gazette PublicationGU n.184 del 26-07-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art 1.

((1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.

  1. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.))

Art 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica - salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse - nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attivita' all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

Art 2.

((1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

  1. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

  2. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

  3. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

  4. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:

    1. conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;

    2. conio di monete estere;

    3. conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

    4. conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

    5. fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

    6. fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

    7. fabbricazione di contrassegni di Stato;

    8. fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

    9. promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

    10. esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

    11. riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;

    12. partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

    13. perizia delle monete ritenute false;

    14. conio di monete commemorative o celebrative;

    15. fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

    16. promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

  5. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  6. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.

  7. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.

  8. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'.

  9. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.))

Art 3.

In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto puo' affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita', a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle cartevalori.

Art 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'istituto Poligrafico dello Stato.

Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

Art 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.

Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

Art 5.

Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.

Art 6.

Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

In relazione alla effettiva entita' delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonche' gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

Art 7.

Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT