DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344 - Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

Coming into Force24 Novembre 1990
Published date24 Novembre 1990
Enactment Date24 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/24/090G0400/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.275 del 24-11-1990
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonche' di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Universita', degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale gia' definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita'; E M A N A

il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1 marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale e' autorizzata altresi' la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1 luglio 1988-31 dicembre 1989 e' corrisposta per intero.

  2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.

  3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

Art 2.
  1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati:

  1. lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

  2. lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

Art 3.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti:

    1. livello quinto, sesto, sesto-bis,

      settimo, ottavo e ottavo-bis . . . . . . . . . . . . L. 39.600

    2. livello quarto e inferiori . . . . . . . . . . . . " 28.800

  2. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

  3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

  4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.

  5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

  6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado piu' elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado piu' elevati.

  7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

  8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' prorogato di un anno.

Art 3.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti:

    1. livello quinto, sesto, sesto-bis,

      settimo, ottavo e ottavo-bis . . . . . . . . . . . . L. 39.600

    2. livello quarto e inferiori . . . . . . . . . . . . " 28.800

  2. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

  3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 2

  4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.

  5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

  6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado piu' elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado piu' elevati.

  7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della...

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