Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1< aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: >Disposizioni urgenti in materia di enti locali??.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n.44

Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di conversione

31 maggio 2005, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul teminale tra i segni (( .. )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.

314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, reca

Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali).

1. - (Omissis.).

1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

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Art. 1-bis.

Modifica alla

30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente

26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale

. ))

Riferimenti normativi:

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005

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(( Art. 1-ter.

Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia

di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente

22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti

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2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 21, 22 e 22-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla presente legge

21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonche' le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

22. Per gli stessi fini di cui al comma 21

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.

Per le comunita' isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 kmq; 2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 kmq; 3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 kmq; 4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 kmq; 5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti; 14) comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti.

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- Il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), reca

Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

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(( Art. 1-quater.

Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia

di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti

f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori...

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