DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Coming into Force01 Aprile 2005
Published date01 Aprile 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/04/01/005G0067/CONSOLIDATED/20050701
Enactment Date31 Marzo 2005
Official Gazette PublicationGU n.75 del 01-04-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la funzionalita' degli enti locali, relativamente alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, nonche' l'operativita' dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Bilanci di previsione degli enti locali

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005.

  2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Art 1 bis.

Art. 1-bis Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente: "26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale".

Art 1 ter.

Art. 1-ter Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali

((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente: "22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".

  1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art 1 quater.

Art. 1-quater Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali

((1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a

partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti

trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione

regionale;

f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili".

  1. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.))

Art 1 quinquies.

Art. 1-quinquies Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.

Art 1 sexies.

Art. 1-sexies Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali

((1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: "testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 205-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli

enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel

rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

  1. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla

    disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

  2. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',

    essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti

    clausole e condizioni:

    1. la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o

      parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di

      volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di

      quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi

      dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a

      disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito

      ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la

      possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le

      condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

    2. gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi

      ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere

      una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1°

      ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT