Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: .

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003.

    Art. 1-bis.

    (( 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: ´semestraleª e' sostituita dalla seguente: ´annualeª. )) Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato della legge qui pubblicata

    ´2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.ª.

    Art. 1-ter.

    (( 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente

    ´Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e' definita.

  2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

  3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

    Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

  4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia' dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articoloª. )) Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-bis)

    ´Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita). - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto conto del parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

  5. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.

  6. La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

  7. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari e' definito con decreto del Ministro dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

  8. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale.

    La somma e' resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta commissione, dichiara la chiusura del dissestoª.

    Art. 1-quater.

    (( 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato ´testo unicoª, si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

  9. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

  10. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero...

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