LEGGE 26 febbraio 2004, n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia

Coming into Force28 Febbraio 2004
Published date27 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/27/004G0068/ORIGINAL
Enactment Date26 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354

All'articolo 1:

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004".

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonche' dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Magistrati). - 1. II numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unita'"".

All'articolo 2:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"".

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso...

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