I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico- sanitario".
2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del
bilancio dello
stato".
2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto- legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".
2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato" ";
al comma 3, dopo le parole: "n. 6 del 1998," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,"; dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita' si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso...