DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132 - Interventi urgenti in materia di protezione civile

Coming into Force16 Maggio 1999
Published date15 Maggio 1999
Enactment Date13 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/15/099G0215/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.112 del 15-05-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di Cosenza, e nella provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il territorio della regione Campania colpito dalle colate di fango del maggio 1998, nonche' per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni e le attivita' culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresi', adottate le disposizioni per il completamento degli accertamenti tecnici. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

  2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle rispettive giunte, il programma finanziario di utilizzazione delle disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati. La regione Basilicata provvede, altresi', a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di Cosenza, e nella provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il territorio della regione Campania colpito dalle colate di fango del maggio 1998, nonche' per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni e le attivita' culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresi', adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

  2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi. La regione Basilicata , sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, provvede, altresi', a redigere ed attuare, utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

Art 2.

Disciplina degli interventi

  1. Per le attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorita' per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attivita' produttive, nonche' agli interventi per il recupero della funzionalita' delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

  2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

  3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilita' speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge...

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