ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1991, N. 6
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), le parole: "e per l'80 per cento ai comuni " sono sostituite dalle seguenti: ", per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita'";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
" 2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 alla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, e' destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiunti all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.
2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali ".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
" ART. 1-bis (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di lenee metropolitanee). L'Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.
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I mutui di cui al comma 1 assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453 ".
All'articolo 2, al comma 3, sono soppresse le parole: "lettera a)".
All'articolo 3, al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La ripartizione e' effettuata secondo i criteri,
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c), del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38".
All'articolo 4:
al comma 2, nell'aliena, le parole: "valutato in lire 392.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "valutato in lire 377.000 milioni".
al comma 2, lettera d), le parole: "valutata in lire 189.500 milioni" sono sono sostituite dalle seguenti: "valutata in lire 174.500 milioni".
All'articolo 5:
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da...