LEGGE 22 dicembre 1990, n. 403 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale

Coming into Force30 Dicembre 1990
Enactment Date22 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/29/090G0452/ORIGINAL
Published date29 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

CARLI, Ministro del tesoro

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310

All'articolo 1:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142";

i commi 3 e 5 sono soppressi.

All'articolo 2, al comma 6, le parole: "entro il 30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1991".

Dopo l'articolo 2, e' esaurito il seguente:

"Art. 2-bis (Mutui contratti dalle regioni) - 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.

  1. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 puo' avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

  2. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente...

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