DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

Coming into Force02 Novembre 1990
Enactment Date31 Ottobre 1990
Published date02 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/02/090G0365/CONSOLIDATED/19940924
Official Gazette PublicationGU n.256 del 02-11-1990
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita' montane, nonche' di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A

Il seguente decreto-legge:

Art 1.

Bilancio

  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita' montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito al 31 dicembre 1990.

  2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  3. Qualora l'organo regionale di controllo non provveda i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.

  4. Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle fattispecie di cui al commi 2 e 3.

Art 1.

Bilancio

  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita' montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito al 31 dicembre 1990.

    2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403.

  3. Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403.

Art 2.

Mutui per la copertura dei disavanzi

delle aziende di trasporto

  1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

  3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

  4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non puo' essere superiore:

    1. per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

    2. per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

    3. per le aziende costituite in forma di societa' per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

  5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo e' a carico dei bilanci degli enti locali.

  6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 e' subordinata all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

  7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

    1. l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151;

    2. la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

    3. il contenimento programmato delle spese di personale.

  8. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione e' integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

  9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

  10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

  11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azienda e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di societa' per azioni.

Art 2.

Mutui per la copertura dei disavanzi

delle aziende di trasporto

  1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione...

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