Bilancio
Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunita' montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito al 31 dicembre 1990.
Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Qualora l'organo regionale di controllo non provveda i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.
Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle fattispecie di cui al commi 2 e 3.