DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6 - Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991

Coming into Force15 Gennaio 1991
Enactment Date12 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/14/091G0022/CONSOLIDATED/20000928
Published date14 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.11 del 14-01-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali,

dei comuni e delle comunita' montane

  1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunita' montane;

    2. fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

    3. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunita' montane.

  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

Art 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali,

dei comuni e delle comunita' montane

  1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunita' montane;

    2. fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province , per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita';

    3. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunita' montane.

  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

    ((2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 alla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, e' destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiunti all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.

    2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (( (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di lenee metropolitanee).

L'Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.

  1. I mutui di cui al comma 1 assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453 )).

Art 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunita' montane

  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

  2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

  3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

  1. una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

  2. una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

Art 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunita' montane

  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a...

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