LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Coming into Force04 Dicembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/CONSOLIDATED/20181218
Published date03 Dicembre 2018
Enactment Date01 Dicembre 2018
Official Gazette PublicationGU n.281 del 03-12-2018
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

    1. uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

    2. uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

  5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018 MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Salvini, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole: « eccezionale gravita', accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile » sono sostituite dalle seguenti: « particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante » e, al secondo periodo, la parola: « eccezionale » e' sostituita dalla seguente: « particolare »;

alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, dopo le parole: « ha la durata di sei mesi, » sono inserite le seguenti: « ed e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso »;

dopo la lettera n) e' inserita la seguente:

n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi 

;

alla lettera o), dopo le parole: « protezione sussidiaria, » sono aggiunte le seguenti: « per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), ».

All'articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore 

.

All'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142," 

.

All'articolo 4, comma 1, le parole: « o in quelli » sono soppresse e dopo le parole: « di convalida. » e' aggiunto il seguente periodo: « Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona. ».

Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

Art. 5-bis (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen" 

.

Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

Art. 6-bis (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali). - 1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attivita' lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocita' e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di eta' non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilita' a prescindere dalla loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione...

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