LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

Coming into Force28 Maggio 2014
Enactment Date23 Maggio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/05/27/14G00092/ORIGINAL
Published date27 Maggio 2014
Official Gazette PublicationGU n.121 del 27-05-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, tenendo conto anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni»;

dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

le parole da: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione»;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le parole: «istituiti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «istituito dall'articolo»;

al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosita', anche utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie» e dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprieta'» sono inserite le seguenti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche'»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente:«Il suddetto decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «devono essere destinate» e' inserita la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione» sono inserite le seguenti: «o di acquisto»;

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis:

al primo periodo, dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «da parte dei conduttori»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali»;

all'ultimo periodo, le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 1, lettera b), il capoverso 2-ter e' sostituito dal seguente:

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"

;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.

1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione

.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi», le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie», le parole: «un Piano» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo le parole: «di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi» sono inserite le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica», dopo le parole: «di proprieta'» sono inserite le seguenti: «dei comuni e» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni

;

al comma 2, le parole: «Il...

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