LEGGE 23 aprile 2009, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori. (09G0046)

Coming into Force25 Aprile 2009
Published date24 Aprile 2009
Enactment Date23 Aprile 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/04/24/009G0046/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 23 aprile 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia Carfagna, Ministro per le pari

opportunita' Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11

All'articolo 1, comma 1, alla lettera b), capoverso "5.1)", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei confronti della stessa persona offesa".

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 275, comma 3," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e le parole: "600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "e 600-quinquies";

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le

circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

    1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

    1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai...

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