DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori

Coming into Force25 Febbraio 2009
Published date24 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/24/009G0019/CONSOLIDATED/20130816
Enactment Date23 Febbraio 2009
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-2009
CAPO I Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del territorio;

Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice penale

  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il n. 5) e' sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,

    609-quater e 609-octies;";

  2. dopo il numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del territorio;

Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice penale

  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il n. 5) e' sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,

    609-quater e 609-octies;";

  2. dopo il numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (( nei confronti della

    stessa persona offesa ));".

Art 2.

Modifiche al codice di procedura penale

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 275, comma 3, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni

    previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare

    l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo"

    sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e

    3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575,

    600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,

    600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma,

    609-quater e 609-octies del codice penale,";

  2. all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza sessuale previsto

    dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e

    delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo

    609-octies del codice penale;".

Art 2.

Modifiche al codice di procedura penale

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi

    avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo

    416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti:

    "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai

    delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,

    escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice

    penale,";

    (( a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si

    applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli

    609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che

    ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate ));

  2. all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza sessuale previsto

    dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e

    delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo

    609-octies del codice penale; ".

Art 3.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

  1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo, dopo la parola: "600," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma," e dopo la parola: "602" sono inserite le seguenti: ", 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies";

  2. al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma".

Art 3.

((Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

  1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

    Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

    1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il...

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