ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393
All'articolo 1:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000";
al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "e al personale di cui al secondo periodo del comma 1".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "fino al 28 febbraio 2001 e' autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni"; al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi) - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.
Per le finalita' di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
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Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Dopo l'articolo 4...