LEGGE 3 agosto 1995, n. 351 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

Coming into Force25 Agosto 1995
Enactment Date03 Agosto 1995
Published date24 Agosto 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/08/24/095G0388/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.197 del 24-08-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 720, 25 febbraio 1995, n. 49, e 29 aprile 1995, n. 133.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e

della navigazione Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 251

All'articolo 1:

al comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Alle medesime societa' possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle societa' di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle societa' di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle societa' di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle societa' di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla societa' di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione puo' superare i limiti temporali di cui l'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad in limite massimo di quaranta anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della...

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