LEGGE 28 febbraio 2001, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

Coming into Force02 Marzo 2001
Enactment Date28 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/01/001G0082/ORIGINAL
Published date01 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N. 392.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "e lire 49.969 milioni per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";.

al comma 3, le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2000";

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato .

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' abrogato";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno";

dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

"6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nel 1999 sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999 ;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285...

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