DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Coming into Force27 Ottobre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/10/12/090G0312/CONSOLIDATED/20170317
Published date12 Ottobre 1990
Enactment Date10 Settembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.239 del 12-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 63
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 settembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DE LORENZO, Ministro della sanita'

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10

Regolamento di polizia mortuaria

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Art 1
  1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

  2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il comune deve darne informazione immediatamente all'unita' sanitaria locale dove e' avvenuto il decesso.

  3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

  4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

  5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico.

  6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanita', d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

  7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla unita' sanitaria locale nel cui territorio detto comune e' ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unita' sanitaria locale diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

  8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unita' sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovra' individuare la unita' sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

  9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalita' sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art 2
  1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art 3
  1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art 4
  1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unita' sanitaria locale competente.

  2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

  3. I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

  4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

  5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

.art)4;

Art 5
  1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne da' subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unita' sanitaria locale competente per territorio.

  2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria, l'unita' sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorita' giudiziaria perche' questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art 6
  1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

  2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art 7
  1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

  2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unita' sanitaria locale.

  3. A richiesta dei...

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