DECRETO 19 Giugno 2007 - Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata 'Verduno Pelaverga' o 'Verduno'.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno";

Visto il parere favorevole della regione Piemonte;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario, procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" riconosciuto con decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e' dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: La Torre

Annesso Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "VERDUNO PELAVERGA" O "VERDUNO"

Art. 1.

Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno", e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

    "Verduno Pelaverga" o "Verduno".

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. La denominazione "Verduno Pelaverga" o "Verduno" e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve, provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

    Pelaverga piccolo: minimo 85%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

    Art. 3.

    Zona di produzione delle uve

  3. La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" comprende i territori piu' idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

    Tale zona, in provincia di Cuneo...

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