DECRETO 25 Maggio 2007 - Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini 'Terracina' o 'Moscato di Terracina' ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante "Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi controlli";

Vista la domanda presentata dalla regione Lazio, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terracina" o "Moscato di Terracina";

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terracina" o "Moscato di Terracina", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 267 del 16 gennaio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea con nota n. 7086 del 15 marzo 2007, in merito a diritti di impianto utilizzati per i vigneti che producono vini con le denominazioni "Terracina" o "Moscato di Terracina", a seguito di apposita istanza ministeriale;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Terracina" o "Moscato di Terracina" e, all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Terracina" o "Moscato di Terracina" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Terracina" o "Moscato di Terracina" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire gia' dalla vendemmia 2007, il vino con la denominazione di origine controllata "Terracina" o "Moscato di Terracina", sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Terracina" o "Moscato di Terracina", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2007, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce...

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