Contratto di commissione (Art. 1731 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 418

Tra

Il signor . . . nato a. . . e residente in . . . via . . . n . . . codice fiscale . . . (d’ora in poi «committente»), da una parte

e

Il signor . . . nato a. . . e residente in . . . via . . . n . . . codice fiscale . . . (d’ora in poi «commissionario») dall’altra parte;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) il sig. . . . mandante, conferisce al sig. . . . commissionario, il mandato di vendere per suo conto . . . ;

2) i prezzi di vendita verranno stabiliti dal mandante e comunicati al sig. . . . con lettera raccomandata, da spedirsi almeno . . . giorni prima dell’entrata in vigore degli stessi.

Ad oggi i prezzi di vendita da applicarsi risultano essere quelli indicati nel listino prezzi firmato dalle parti;

3) eventuali riduzioni di prezzo che il commissionario dovesse accordare ai propri clienti rimarranno ad esclusivo carico dello stesso;

4) gli ordini dovranno essere ricevuti dal commissionario con la clausola «salvo accettazione della Casa» e saranno eseguiti nel termine e con le modalità a discrezione del committente;

5) le fatture di vendita dovranno essere emesse direttamente dal commissionario che dovrà curare anche a proprie spese l’incasso delle stesse;

6) il commissionario risponderà del buon fine delle vendite nella misura del . . . %;

7) i prodotti del committente godono della garanzia di . . . . dalla data della vendita.

8) il commissionario ha diritto ad una provvigione del . . . % sulle vendite andate a buon fine, nonché al rimborso...

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