Contratto di conto corrente (Art. 1823 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 419

Il signor . . . e il signor . . . convengono di iscrivere in un conto corrente i crediti a ciascuno di essi derivanti dalle reciproche rimesse: tali crediti saranno considerati dalle parti inesigibili ed indisponibili a norma di legge, fino alla chiusura del conto. Il contratto avrà la durata dal . . . al . . . A tale data verrà effettuato il saldo del conto. Tale saldo, se non verrà richiesto dalla parte creditrice, si considererà quale prima rimessa di nuovo conto e il contratto si intenderà rinnovato per eguale durata. Sulle singole rimesse verranno computati gli interessi in ragione del . . . Al termine di ogni mese ciascuna parte rimetterà all'altra, a mezzo di...

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