Contratto di anticresi (Art. 1960 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 439

Tra il signor . . . il signor . . . e il signor . . .

Premesso che il signor . . . è debitore per mutuo verso il signor . . . della somma di euro . . . all'interesse del . . .% come risulta da scrittura privata in data . . . registrata . . . il signor . . . vuole accordare al suo creditore una garanzia per assicurare il pagamento di quanto gli è dovuto. il signor . . . dà e concede a titolo di anticresi al signor . . . che accetta gli immobili seguenti . . .

Detta anticresi è costituita ed accettata ai seguenti patti: il creditore ogni anno entro il giorno . . . dovrà rendere conto al debitore dei frutti percepiti durante l'anno precedente imputando gli stessi al pagamento degli interessi e del capitale.

Tutto questo premesso si conviene quanto segue:

@Art. 1 - Oggetto del contratto

Il signor . . . concede in anticresi al signor . . . che accetta il seguente immobile: . . . Le parti confermano che l'unità immobiliare stessa è stata consegnata prima d'ora al creditore.

La concessione in anticresi è effettuata ai sensi dell'art. 1960 c.c., perché il signor . . . percepisca i frutti dell'immobile sopra descritto imputandoli alle spese, agli interessi nella misura indicata in premessa ed infine al capitale.

@Art. 2 - Impegno del creditore

Il creditore si obbliga: 1) a pagare il premio d'assicurazione contro gli incendi per le case e contro la grandine per i fondi rustici; 2) di fare senza diritto a ripetizione tutte le spese necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili. Il creditore rinuncia per tre anni al diritto di costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile.

@Art. 3 - Durata

La...

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