DECRETO 17 marzo 2003 - Definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove per l'anno accademico 2003-2004 ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Vista la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, ed, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.

686; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241; Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2003-2004, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 264/1999; Decreta

Art. 1.

  1. Per l'anno accademico 2003-2004 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Art. 2.

  2. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

  3. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea di cui al comma 1, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di

    logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica.

  4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

  5. La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni

    medicina e chirurgia: 4 settembre 2003; odontoiatria e protesi dentaria: 5 settembre 2003; medicina veterinaria: 8 settembre 2003.

    Art. 3.

  6. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso e' consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

  7. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 9 settembre 2003. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.

    Art. 4.

  8. Per l'accesso ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U), la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita'.

  9. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di

    logica e cultura generale; storia; disegno e rappresentazione; matematica e fisica.

  10. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

  11. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 3 settembre 2003, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

    Art. 5.

  12. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita'.

  13. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di

    logica e cultura generale; cultura storico-letteraria; cultura scientifico-matematica; cultura pedagogica e didattica.

  14. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.

  15. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 23 settembre 2003, con inizio alle ore 10.

    Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.

    Art. 6.

  16. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri

    a)

    1 punto per ogni risposta esatta; 0,2 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data; b) in caso di parita' di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti

    1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei...

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