DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n.27 - Regolamento recante disciplina dell''organizzazione, del funzionamento e dell''ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera b), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006, ed in particolare l'articolo 2, primo comma, lettera f);

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

  1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: ´Scuolaª, prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: ´leggeª, e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

  2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato ´Consiglioª, e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attivita' amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura:

    1. la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonche' lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneita' a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

    2. il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;

    3. la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonche' lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;

    4. lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;

    5. l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle autonomie locali, nonche' l'elaborazione, anche su incarico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunita' rappresentate per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarieta'.

  3. La Scuola puo' stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.

  4. Le attivita' formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.

  5. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

    Avvertenze:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente:

    ´Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    5. (Omissis).ª.

    - Il testo dell'art. 104 del decreto legislativo del

    18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente:

    ´Art. 104 (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.

  6. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

    - Il testo della lettera b) del comma 19 dell'art. 1

    del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114) e' il seguente:

    ´Art. 19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

    1. (omissis);

    2. le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.ª.

    Note all'art. 1:

    - L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto

    2000, n. 267 e' riportato nelle note alle premesse.

    - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:

    ´Art. 14 (Idoneita' a segretario generale). - 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneita' a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non puo' superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.

    Colui che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al corso per l'anno successivo.

  7. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000

    abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

  8. Il conseguimento dell'idoneita' comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

  9. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

  10. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.

  11. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo...

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