Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonche' determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio ci...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Vista la

8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-quater, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonche' degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo; Visto altresi' il comma 5 del medesimo art. 9 della legge n.

230/1998 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero; Vista la

legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile; Visto altresi' l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero; Visto il

5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il Fondo nazionale per il servizio civile; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»; Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.

230, e 6 marzo 2001, n. 64; Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge 8 luglio 1998, n. 230; Rilevato che nel corso dell'anno 2004 si prevede una sensibile riduzione del numero degli obiettori da avviare al servizio in considerazione della sospensione, a partire dal 1° gennaio 2004, delle operazioni di leva nei confronti dei nati nell'anno 1986 e dell'avvio al servizio nell'anno 2003 dei giovani della classe 1985 disponibili alla...

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