DECRETO 11 dicembre 2001, n. 475 - Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.

127; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n.

36, e successive modificazioni; Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore della magistratura; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell'istruzione dell'universit e della ricerca Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

- Il testo dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla...

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