DETERMINAZIONE 29 settembre 2008 - Approvazione dell''elenco delle confezioni di medicinali per uso umano, per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f) e f-bis);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con il quale e' stato designato il prof. Guido Rasi in qualita' di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Vista la propria determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui e' stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal S.S.N., gia' vigente; nonche' di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, cit. in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006, di cui sopra, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il S.S.N.;

Visto in particolare il terzo capoverso della lettera g) della disposizione di cui sopra che prevede da parte dell'AIFA l'approvazione, entro il 10 febbraio, delle richieste delle singole aziende farmaceutiche relativamente alla manovra del pay back;

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