Art
1.
In attesa di accordi in sede internazionale, e' autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' libiche a partire dal 21 luglio 1970.
L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprieta', accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:
fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;
sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.
Art
2.
La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresi':
ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilita' ed il cui diritto di proprieta' aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;
ai titolari di concessioni che, pur avendo gia' adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprieta'.
E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorita' libiche.
Detto indennizzo sara' regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, e' elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il...