LEGGE 17 agosto 1957, n. 843 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956

Coming into Force09 Ottobre 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/09/24/057U0843/ORIGINAL
Published date24 Settembre 1957
Enactment Date17 Agosto 1957
Official Gazette PublicationGU n.237 del 24-09-1957 - Suppl. Ordinario n. 2370
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art 3.

Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera' anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 4.

Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicate Accordo.

La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

Art 5.

Il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attivita' di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.

Art 6.

Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art 7.

E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.

Art 8.

Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.

Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Lacco Ameno, addi' 17 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI - GUI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo

Accordo fra l'Italia e la Libia

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI LIBIA

Allo scopo di definire in maniera amichevole e con reciproca

soddisfazione le questioni in pendenza fra i due Paesi;

Tenuta presente la Risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388 V, con

cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotto' disposizioni economiche e finanziarie relative alla Libia;

Nel desiderio di iniziare una nuova fase delle loro relazioni e di

instaurare una sempre piu' intima amicizia e cooperazione fra i due Popoli;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I due Governi inizieranno, al piu' presto possibile, trattative per

la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale da inserire nel piu' vasto quadro di un Trattato di amicizia fra i due Paesi.

Articolo 2 - Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la

Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V.

Articolo 3

I due Governi dichiarano che lo Stato Libico e' succeduto allo

Stato italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio indisponibile.

Articolo 4

Il Governo italiano, in adempimento di quanto previsto dalla

Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano il patrimonio disponibile dello Stato italiano od appartenevano ad aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico dal canto suo riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avra' a pretendere a tale titolo dallo Stato italiano.

Articolo 5

Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato italiano nei

diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa nei confronti dello Stato italiano. Il Governo Libico si riserva l'esercizio dei diritti gia' spettanti allo Stato italiano nei confronti dei terzi.

Articolo 6

Il Governo italiano, in relazione a quanto disposto dalla

Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso.

Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente

articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.

Articolo 7

Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della

Risoluzione, lo Stato italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri Servizi diplomatici e consolari e per le proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui all'allegato B.

Il Governo italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro

un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che -non sono compresi nell'allegato B.

Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un

mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera proprieta' intestati alla Repubblica italiana relativi ai beni immobili indicati nel suddetto allegato.

Il Governo Libico trasferisce in proprieta' gratuitamente ad una

istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa - allegato C - necessaria per la costruzione di un ospedale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.

Articolo 8

Il Governo Libico prende atto che il Governo italiano, nel

consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui trasferimento e' previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le ricerche di ulteriori documenti proseguono e che essi saranno consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti.

I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti

di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che ne facessero richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne.

Articolo 9 - Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto

dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potra' essere avanzata nei confronti delle proprieta' di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

Il Governo, Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani

proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti.

Il...

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