LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050 - Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Coming into Force01 Dicembre 1954
Enactment Date29 Ottobre 1954
Published date16 Novembre 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/11/16/054U1050/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.263 del 16-11-1954
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministro per il tesoro sentite le Commissioni amministrative di cui all'art. 3, le quali emetteranno il loro parere sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sara' emesso sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

L'ammontare totale degli indennizzi non potra' superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

Art 2.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'art. 1, in sede internazionale, per mancanza di accordi specifici con gli Stati interessati, il valore stesso viene stabilito tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

Art 3.

Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.

Ciascuna Commissione sara' cosi' composta:

un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;

un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vicepresidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un...

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