IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.
Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:
le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo art. 3 ed a quella di, entrata in vigore della legge predetta;
gli enti e le societa', che alle date indicate nella precedente lettera a), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purche' avessero nel territorio dello stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attivita';
in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le societa' il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, societa' o enti italiani.