DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 946 - Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di pace

Coming into Force13 Novembre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/10/29/055U0946/ORIGINAL
Published date29 Ottobre 1955
Enactment Date17 Agosto 1955
Official Gazette PublicationGU n.251 del 29-10-1955
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:

  1. le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo art. 3 ed a quella di, entrata in vigore della legge predetta;

  2. gli enti e le societa', che alle date indicate nella precedente lettera a), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purche' avessero nel territorio dello stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attivita';

  3. in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le societa' il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, societa' o enti italiani.

Art 2.

Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:

  1. i beni, diritti ed interessi italiani all'estero, confiscati, ritenuti o liquidati dagli Stati sul territorio dei quali si trovavano, per effetto dei Trattato di pace o in dipendenza di accordi stipulati tra l'Italia e gli Stati stessi, connessi col Trattato medesimo;

  2. i beni, diritti ed interessi che, ai sensi dell'articolo 74 del Trattato di pace, devono essere ceduti all'U.R.S.S. in conto riparazioni e cioe' i beni, diritti ed interessi italiani situati in Bulgaria, Romania ed Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di pace.

Art 3.

Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vigore del Trattato di pace sono quelle in appresso indicate a fianco di ciascun Paese:

JUGOSLAVIA: 16 settembre 1947;

U.R.S.S.: 16 settembre 1947;

ALBANIA; 20 ottobre 1947;

GRECIA: 28 ottobre 1947;

ETIOPIA: 6 novembre 1947.

Le date di entrata in vigore del Trattato di pace per gli altri Paesi sono determinate conformemente alle disposizioni dell'art. 90 del Trattato di pace.

Art 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, qualora nei casi di valutazioni singole o forfettarie, stabilite in sede...

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