DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 - Concessione di amnistia

Coming into Force12 Aprile 1990
Enactment Date12 Aprile 1990
Published date12 Aprile 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/04/12/090G0114/CONSOLIDATED/19970730
Official Gazette PublicationGU n.86 del 12-04-1990
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art 1.

(Amnistia)

  1. E' concessa amnistia:

    1. per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

    2. per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e' noto l'autore della pubblicazione;

    3. per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

      1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

      2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

      3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose;

      4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;

    4. per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuamte di cui all'articolo 5 della predetta legge;

    5. per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza;

    6. per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

    7. per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

    8. per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e della detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

    9. per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

  2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

  3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art 2.

(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)

  1. E' concessa amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attivita' commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'aticolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. E' concessa altresi' amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429...

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