DECRETO 13 Novembre 2007 - Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.

Titolo I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 557/2007, del 23 maggio 2007 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006;

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'Autorita' sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';

Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137;

Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite gli organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e che le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434 risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero abrogati;

Considerato che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006 consente ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare di non avere in dotazione l'attrezzatura per la classificazione delle uova in base al peso;

Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare opportuno affidare alle Regioni e Province autonome l'autorizzazione dei centri d'imballaggio;

Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome nell'adunanza del 1° agosto 2007, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decretano:

Art. 1.

  1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova per il consumo umano sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi, all'importazione e all'esportazione.

  2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

    1. nel luogo di produzione, o b) nella "regione di produzione" (in un "mercato pubblico locale" o nella "vendita porta a porta").

    Le uova di cui al presente comma devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

  3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:

    1. "mercato pubblico locale": qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;

    2. "vendita porta a porta": la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;

    3. "regione di produzione": area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

Titolo II

Art. 2.

Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova

  1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.

  2. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature disposte per i centri d'imballaggio che lavorano in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare, per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VII, di seguito denominato "Mipaaf". La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle Regioni o Province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

  3. Ai centri d'imballaggio e' attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della Provincia, costituito da tre...

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