DELIBERAZIONE 31 marzo 2008 - Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relative all''installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2008, visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);

la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante ´Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiutiª, successive modificazioni e decreti attuativi;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 10 luglio 2001, recante ´Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante ´Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79ª (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante ´Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164ª (di seguito: decreto ministeriale gas);

il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante ´Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);

la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);

la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);

la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);

la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04;

la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 18/07;

la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);

la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2007, n. 345/07;

la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2008, EEN 01/08;

la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, EEN 03/08;

il Secondo Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE), pubblicato dall'Autorita' sul proprio sito internet in data 31 ottobre 2007 (di seguito: Secondo rapporto annuale);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 20 febbraio 2008, DCO 3/08, intitolato ´Aggiornamento delle schede tecniche per progetti di risparmio energetico relativi all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a basso flussoª (di seguito: documento per la consultazione DCO 3/08);

le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 3/08 inviati all'Autorita';

le norme CEI EN 60969 ´Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazioneª e CEI EN 60968 ´Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezzaª;

le norme UNI EN 246:2004 ´Rubinetteria sanitaria - Specifiche generali per i regolatori di gettoª, UNI EN 1112:1998 ´Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)ª e UNI EN 1113:1998 ´Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)ª;

il documento redatto dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della Comunita' europea dal titolo ´European compact fluorescent lamp quality charterª del 25 febbraio 2005;

Considerato che:

le schede tecniche sono state introdotte dall'Autorita' con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004), attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;

la possibilita' di aggiornamento delle schede tecniche da parte dell'Autorita' e' prevista dalle stesse Linee guida, al fine di garantire che il meccanismo dei titoli di efficienza energetica sia costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato ed assicuri un uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali e della deliberazione dell'Autorita' n. 219/04;

nell'ambito del Secondo rapporto annuale si e' evidenziato come attraverso l'utilizzo delle schede tecniche sia stato conseguito il 90% dei risparmi energetici certificati dall'Autorita' alla data del 31 maggio 2007 e che la netta prevalenza di interventi valutati con le schede tecniche risulta confermata anche dalle certificazioni effettuate successivamente a tale data;

dall'analisi dei progetti di risparmio energetico pervenuti all'Autorita' con riferimento alle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13a, n. 13b, n. 13c e n. 14 e dalle prime risultanze dei procedimenti avviati con la deliberazione n. 173/07 e' emersa la necessita' di intervenire per aggiornare il contenuto delle suddette schede tecniche, con particolare riferimento all'introduzione di requisiti minimi di qualita' dei progetti e al grado di addizionalita' dei risparmi energetici da riconoscere ai progetti;

con il documento per la consultazione DCO 3/08 l'Autorita' ha avanzato proposte per l'aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13a, n. 13b, n. 13c e n. 14, al fine sia di tenere conto dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato nei settori di riferimento dalla data di pubblicazione di tali schede, sia di migliorare la qualita' dei progetti realizzati e, cosi' facendo, aumentare l'efficacia degli stessi nella riduzione dei consumi di energia;

con riferimento alla scheda tecnica n. 1, inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico, nel documento per la consultazione DCO 3/08 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:

  1. introduzione di specifici requisiti per le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore;

    potenza nominale non inferiore a 15W;

    possesso della certificazione europea EcoLabel e dei requisiti prestazionali previsti dalla ´European CFL Quality Charterª;

    rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

    rispetto di specifici valori minimi di flusso luminoso per ogni valore di potenza nominale;

    obbligo di garanzia e assistenza sugli apparecchi di durata almeno equivalente a quella del rilascio di titoli di efficienza energetica;

    confezionamento atto a fornire informazioni che stimolino un uso corretto dell'apparecchio e che ne consenta un'agevole identificabilita' quale prodotto incentivato da contributi pubblici;

    disponibilita' di un canale di comunicazione con il soggetto titolare del progetto per segnalare danneggiamenti o malfunzionamenti;

  2. introduzione di requisiti minimi relativi alle modalita' di realizzazione dei progetti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    divieto di conteggiare per lo stesso cliente piu' di 2 lampade fluorescenti compatte con la medesima potenza nominale;

    necessita' di un'esplicita manifestazione d'interesse da parte del cliente partecipante;

    assenza di altre forme di incentivazione pubblica per lo stesso progetto;

    applicazione di uno sconto minimo pari all'80% del prezzo nel caso di vendita diretta al cliente;

    costruzione di un archivio informatizzato delle informazioni anagrafiche relative ad ogni cliente partecipante e delle caratteristiche dell'apparecchio consegnato o venduto;

  3. applicazione, nel calcolo del risparmio energetico specifico netto riconosciuto per ogni lampada, del coefficiente di addizionalita' di cui all'art. 4, comma 6, lettera a), delle Linee guida, di valore compreso tra il 10% e il 24%, in ragione delle valutazioni compiute dall'Autorita' sul grado di saturazione finora raggiunto nel mercato residenziale, determinato sia in base a dati di mercato disponibili fino al 2005 e a quelli ricavati dalle richieste di verifica e certificazione pervenute all'Autorita' fino al 31 gennaio...

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