Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo ART. 1 (Finalita')
Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:
prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;
promuovere il reimpiego, i] riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantita' da avviare allo smaltimento;
migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE ;
ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo ART. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49
Art
2.
ART. 2 (Ambito di applicazione)
Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purche' non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
Sono fatte salve Ie disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.
Art
2.
ART. 2 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49