DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti

Coming into Force13 Agosto 2005
Published date29 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/29/005G0178/CONSOLIDATED/20140328
Enactment Date25 Luglio 2005
Official Gazette PublicationGU n.175 del 29-07-2005 - Suppl. Ordinario n. 135
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;

VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo ART. 1 (Finalita')

  1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:

  1. prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;

  2. promuovere il reimpiego, i] riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantita' da avviare allo smaltimento;

  3. migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE ;

  4. ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;

VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo ART. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49

Art 2.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purche' non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.

  2. Sono fatte salve Ie disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.

  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.

Art 2.

ART. 2 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49

Art 3.

ART. 3 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

  2. 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

  3. 'apparecchiature elettriche ed elettroniche usate': le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinche' quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

  4. 'prevenzione': le misure volte a ridurre la quantita' e la nocivita' per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

  5. 'reimpiego': le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

  6. 'riciclaggio': il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

  7. 'recupero di energia' : l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

  8. 'recupero': le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

  9. 'smaltimento': le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

  10. 'trattamento': le attivita' eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;

  11. 'produttore': chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

    1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

    2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte

    da altri fornitori; il rivenditore non e' considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attivita' professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

    4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e' produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce...

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