DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Coming into Force19 Ottobre 1999
End of Effective Date22 Ottobre 2005
Enactment Date22 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/21/099G0259/CONSOLIDATED/20051008
Published date21 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.143 del 21-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

  2. consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita' professionale eventualmente svolta;

  3. fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;

  4. tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;

  5. operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

  1. relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;

  2. conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

  3. conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

  4. relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

  5. conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3.

Informazioni per il consumatore

  1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

    a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;

    b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

    c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;

    d) spese di consegna;

    e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

    f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

    g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

    h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

    i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;

    l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

  2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

  3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto.

  4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 4.

Conferma scritta delle informazioni

  1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

    1. un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;

    2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puo' presentare reclami;

    3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

    4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 5.

Esercizio del diritto di recesso

  1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:

    1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

    2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

  2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:

    1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;

    2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

  3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:

    1. di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;

    2. di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare;

    3. di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di...

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