La natura dei comitati olimpici. Spunti per una riflessione sull’ordinamento dello sport

AutorePeter Lewis Geti
Pagine128-137

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@1. Il sistema dello sport

Il sistema dello sport, inteso come l’insieme dei soggetti che a vario titolo e su diversi livelli perseguono le finalità del Movimento Olimpico1, presenta un gran numero di antinomie di fondo, che rendono arduo il compito di chi si accinge a riflettere sulla natura dei Comitati Olimpici e del rapporto che unisce tale sistema con il complesso degli Stati sovrani ed i singoli sportivi, in un’aspra dialettica tra autonomia e dipendenza.

Nel tentativo di ricondurre ad unità le peculiari caratteristiche del sistema dello sport sono state elaborate numerose teorie2, le quali tuttavia non sono riuscite a raggiungere una definizione capace di tenere insieme le due grandi anime testè richiamate.

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Da un lato, infatti, il sistema dello sport tende a proporsi ed imporsi come un vero e proprio ordinamento autonomo e separato rispetto gli Stati; dall’altro, tanto l’ordinamento dello sport, quanto i sistemi giuridici nazionali sentono la necessità di ricondurre le attività connesse al sistema dello sport nell’alveo di rapporti giuridici lato sensu “codificati”o codificabili3, costringendo il sistema dello sport in schemi civilistici.

Nella presente riflessione sulla natura dei Comitati Olimpici si terrà conto,quindi, di tali spinte schizofreniche, oltre a considerare che il sistema dello sport si sviluppa su due distinti livelli. Il primo attiene all’ambito transnazionale (il Movimento Olimpico), nel quale il sistema dello sport si struttura come un vero e proprio ordinamento originario; per tale motivo, nel corso della Nostra riflessione, verrà definito «ordinamento dello sport». Viceversa, il secondo livello, «ordinamento sportivo» in senso stretto, riguarda la declinazione e l’applicazione delle norme del sistema transnazionale all’interno dei singoli Stati, costituendo un ordinamento derivato e comportando l’intreccio dei differenti sistemi di fonti normative, con il ricorso a forme e strutture organizzative di diritto civile4.

@2. Il livello transnazionale ed il C.I.O.

Il livello transnazionale del sistema dello sport, come già accennato, si caratterizza per la sua tensione fortemente pubblicistica, la quale comporta la ricerca di una sostanziale autonomia e separatezza rispetto agli Stati, come dimostra l’analisi dell’organizzazione dell’intero Movimento Olimpico, alla cui guida è posto, quale organo di vertice a struttura collegiale, il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).

Questo Comitato viene definito come «association de droit international ayant la person- nalité juridique»5, sottolineandone l’aspirazione ad imporsi nel panorama giuridico inter- nazionale quale soggetto talmente autonomo da autoattribuirsi la personalità giuridica di diritto internazionale.

La vocazione pubblicistica del C.I.O. viene ad essere confermata dalle riflessioni di Giannini6 che, applicando la lezione di Santi Romano7, ha individuato nella struttura del Movimento Olimpico i caratteri della plurisoggettività8, dell’organizzazione9 e della normazione.

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Andando oltre e analizzando l’organizzazione e le attività del C.I.O. attraverso le “lenti del costituzionalista” si può agevolmente individuare la tripartiziona lockiana dei poteri.

Il potere esecutivo è affidato alla Commissione Esecutiva (Regola 19), composta dal Presidente, da quattro vice-presidenti e da altri dieci membri eletti a scrutinio segreto dalla Sessione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Alla Commissione sono inoltre attribuite le funzioni di vigilanza del rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica, la gestione degli aspetti amministrativi e finanziari. Quanto ai poteri normativi svolgere, la Commissione compie l’istruttoria sulle proposte di modifica della Carta Olimpica, la cui attuazione è operata attraverso un’attività normativa integrativa e chiarificatrice delle disposizioni (generali ed astratte) contenute nella stessa Carta, emanando degli atti normativi secondari (regolamenti, direttive ed istruzioni).

Il potere legislativo e la rappresentanza della collettività sportiva spetta alla Sessione, che si riunisce in via ordinaria una volta l’anno10.

Il potere giudiziario viene esercitato dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS)11, competente a risolvere le controversie attinenti allo svolgimento delle competizioni sportive, nonché di prestare pareri su questioni giuridiche concernenti l’attività sportiva. Il carattere dell’indipendenza del potere giudiziario rispetto alle ingerenze degli altri poteri viene assicurato dall’autonomia riconosciutagli nella nomina dei propri membri, dall’autonomia organizzativa, garantite già con lo Statuto del 1984; al fine di assicurarne ulteriormente l’indipendenza, nel 1993 è stato creato il Consiglio internazionale dell’arbitrato in materia di sport, che garantisce il funzionamento del TAS sotto i profili amministrativo e finanziario.

In tale ottica, l’Agenzia mondiale anti-doping (AMAD), istituita nel 1998 in seguito agli accertamenti effettuati in occasione del Tour de France, potrebbe agevolmente esser ricondotta nell’alveo delle “Autorità amministrative indipendenti”12, in considerazione dell’attività di promozione e coordinamento, a livello internazionale, della lotta al doping nello sport, durante e fuori dalle competizioni, e di vigilanza sul corretto andamento delle competizioni13.

Tuttavia, tale tensione pubblicistica trova forti limitazioni su vari fronti. In primo luogo, la formulazione della previsione di cui alla Regola 11 della Carta Olimpica non definisce chiaramente lo status giuridico del C.I.O., limitandosi a qualifi-Page 130carlo “soggetto organizzato”. A nulla giova la successiva attribuzione di una soggettività giuridica in ambito internazionale, atteso che il diritto internazionale14 prevede che la soggettività giuridica non sia “autoreferenziale”, bensì venga concessa in seguito al riconoscimento del nuovo soggetto15 da parte dei membri della collettività internazionale, svuotando così della sua funzione la previsione in commento.

In secondo luogo, non esistono norme di fonte internazionale che prendano in considerazione le attività e l’organizzazione del Movimento Olimpico, ovvero del C.I.O.. Tuttavia, bisogna ricordare dell’esistenza di due Convenzioni16 che regolamentano attività sportive e riconoscono il ruolo di vertice del C.I.O., ma si pongono quali fonti esterne all’ordinamento dello sport, assunte unilateralmente dal complesso degli Stati, senza che vi sia stata alcuna richiesta o partecipazione da parte di organi dell’ordinamento dello sport.

A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione, trasversale alla questione circa la soggettività internazionale del C.I.O.. In occasione dell’organizzazione dei Giochi Olimpici, infatti, negozia la conclusione degli accordi inerenti le attività sportive collegate ai giochi, in condizioni di parità, con la città ospitante e, solo in via indiretta, con lo Stato nel cui territorio è situata la città selezionata quale sede dei giochi. Tuttavia ad essere rilevante è proprio la decisione assunta dagli Stati ospitanti i giochi, che si conclude con l’assunzione di una serie di atti unilaterali dello Stato, di ordine politico, che “recepiscono”, accettandole, le Regole del C.I.O.17. Tuttavia, sebbene venga riconosciuta una certa dignità all’ordinamento dello sport, facendo rientrare il C.I.O. nel novero dei soggetti che operano sulla scena del diritto internazionale18, non si può comunque parlare di una sua piena soggettività internazionale.

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@@2.1. La forma associativa come snodo tra tensione pubblicista e forma privatisitica

L’incertezza definitoria derivante dalla Regola 11 è stata parzialmente chiarita nel 1991 in seguito all’introduzione di alcuni emendamenti al testo della Carta Olimpica. Tra questi, la Regola 1919 prevede che il C.I.O. sia «une organisation non-gouvernamentale, à but non lucratif, à forme d’association dotèe de la personnalité juridique, reconnue par arrêté du Conseil fédéral suisse du 17 septembre 1981, et dont la durér est illimitée»20, riconducendo il Comitato Internazionale Olimpico alla categoria, meramente civilistica, delle associazioni di diritto privato chiarendo, almeno in parte, la posizione giuridica e, quindi, la natura stessa del C.I.O., anche sul piano internazionale21.

La soluzione così proposta appare ideale per conciliare la tensione pubblicista del C.I.O., pur assicurando una copertura giuridica al sistema dello sport, in quanto viene ad essere riconosciuta l’esistenza di un sub-ordinamento, con proprie regole ed organizzazione, seppur nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione e funzionamento previsti dall’ordinamento ospitante.

Tale assetto permette all’ordinamento dello sport di atteggiarsi pienamente quale sistema giuridico autonomo, assumendo decisioni e regolamenti che possano avere un’effettiva efficacia vincolante nei confronti degli associati, in forza dell’adesione al contratto associativo con comunione di scopo22. L’ordinamento statale comune fornisce a tale sistema derivato una tutela di tipo giurisdizionale23 limitata al rispetto dei vincoli contrattuali, senza poter entrare nel merito. Tuttavia, l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria giova a rafforzare la validità delle scelte assunte in sede associativa, proprio in quanto il controllo giurisdizionale è limitato a garantire il rispetto dei diritti e libertà fondamentali dell’individuo e accertare della sussistenza dei motivi che legittimano il provvedimento associativo24.

Ancora. Ponendo maggiore attenzione al carattere socio-culturale dell’attività sportiva per come definita nella Carta Olimpica, si potrebbe avvicinare il C.I.O. alla particolare tutela assicurata alle confessioni religiose o comunque di tendenza (es. partiti, sindacati…), nei confronti dei quali il giudice ordinario tende ad astenersi dall’operarePage 132ingerenti controlli sulle decisioni e gli atti interni di tali organizzazioni, che ricadono...

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