Vincolo di giustizia sportiva e vincolo sportivo. Legittimità e pluralismo giuridico. Un’autonomia dipendente

AutoreGianluca Aureliano
Pagine97-112

Page 97

@1. Premessa legislativa

Voltaire, durante il secolo illuminista, predicava che «le sole leggi che siano ovunque giuste, chiare, inviolabili e rispettate sono quelle del gioco»1. Ciò in quanto lo sport doveva rivestire all’interno della polis quel ruolo di intangibilità proprio di ogni potere non corrotto dalla politica, attraverso cui l’individuo poteva gratificare la propria sete di giustizia, scaturita dalla sana competizione con le altre parti, in condizioni di assoluto equilibrio.

Per tali ragioni, lo sport percorreva due direttrici principali:

a) la funzione altamente educativa – intesa sia come cultura fisica che come educazione del giovane praticante al rispetto delle norme e all’acquisizione delle regole di vita – traduceva lo sport in una formidabile palestra di virtù umane2;

b) la valenza positiva, attribuita soprattutto agli sport di squadra, trasformava lo sport in un valore, quello della socializzazione.

Lo sport intriso di virtù e valori si è nel tempo radicalmente trasformato, venendo fagocitato dalla volontà di vittoria a tutti i costi, dalla smania di superare ogni ostacolo o limite fisico (anche attraverso l’utilizzo di sostanze proibite): è divenuto un’arma di successo politico ed economico, di riconoscimento pubblico, quasi che l’atleta debba essere considerato non solo un personaggio pubblico, ma addirittura legibus solutus.

Si sono perse di vista le regole, si è affermata la fame di successo. Così, interrogandosi su questa criptica, misteriosa e inarrestabile fuga da Olimpia, in un suo recentissimo intervento3 F.D. Busnelli ha posto all’attenzione dell’auditoriumPage 98due quesiti di profonda finezza giuridica per l’inquadramento dell’odierno tema semi- nariale:

a) «lo Stato si limita a recepire gli obiettivi dello sport oppure persegue prioritariamente l’attuazione dei valori costituzionali anche contrastando tali obiettivi»?

b) «si deve considerare l’umanità della persona oppure la normalità del gareggiante o professionista dello sport»?

Una premessa legislativa è necessaria per azzardare un’ipotesi di risposta ai predetti interrogativi.

Innanzitutto la Carta costituzionale. Non è mai stato in discussione il potere dell’ordinamento sportivo di dettare regole vincolanti per gli affiliati nei settori di sua competenza, di affidare ad organi interni specializzati la funzione di applicare quelle regole e di risolvere le controversie in merito alla loro applicazione.

Del resto, «già la compiutezza della sua normazione [...] e la compresenza in esso di organi che, con linguaggio ‘statalistico’, diremmo legislativi, esecutivi e giurisdizionali»4 indicano che l’ordinamento sportivo può essere considerato un ordinamento giuridico5. Come tale non può che essere caratterizzato da un corpo comune di norme e da «propri tribunali di vari gradi»6 e con diverse funzioni.

Nonostante la tripartizione dei poteri, perfetta ed efficace per i giochi e per gli atleti, l’ordinamento sportivo non può però essere definito sovrano (ecco la differenza con l’ordinamento statale7), ossia ‘impenetrabile’ da parte di tutti gli altri ordinamenti. Anzi, l’ordinamento statale si insinua nelle maglie sportive dettando le proprie regole.

Se, pertanto, l’ordinamento sportivo opera all’interno di quello statale, con il quale si trova a dover coesistere e dal quale subisce i condizionamenti, non v’è dubbio che «in questo incrociarsi tra autonomie riconosciute e potestà normative esercitate in sede internazionale e in sede statale [devono essere] ricercati gli ambiti di azione, le zone di rispetto e, infine, i punti di incontro tra ordinamento sportivo e ordinamento statale»8.

Sotto questo profilo è apparso rilevante il dato normativo che, nel riconoscere il C.O.N.I. quale ente esponenziale dell’ordinamento sportivo, ha conferito allo stesso la personalità giuridica (art. 1, l. n. 242/1999; ma, già in precedenza, l’art. 1, l. n.Page 99426/1942 si esprimeva in termini analoghi). Mentre il C.O.N.I. diveniva un ente pubblico, le Federazioni sportive venivano riconosciute come soggetti di diritto privato9.

In tale contesto normativo, la giurisprudenza ha dapprima visto un rapporto di ‘riconoscimento’ tra l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo. Non si tratta dunque di creazione perché l’ordinamento giuridico sportivo, che è costituito e agisce nel territorio nazionale italiano, è collegato all’ordinamento giuridico internazionale, donde attinge la sua fonte10.

Solo successivamente – e mi accingo a rispondere alla prima domanda – ha rinvenuto un fondamento costituzionale nell’autonomia dell’ordinamento sportivo, individuato negli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale, concernenti, rispettivamente, il rico- noscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo e la tutela della libertà associativa11.

Non solo. L’art. 117, comma 3, Cost. individua l’ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: ciò significa che sia lo Stato che le Regioni possono intervenire legislativamente sui fenomeni sportivi che quotidianamente si sviluppano, a livello agonistico, nel territorio.

Per tali ragioni, lo Stato non si limita a recepire gli obiettivi dello sport, ma li considera alla luce della Carta Costituzionale: obiettivi dello sport sono quelli che si conformano alla Costituzione. Si tratta, in altre parole, della osmotica meritevolezza dell’interesse giuridico che, in questo caso, si veste di principio fondamentale per albergare all’interno del massimo testo legislativo.

Al di fuori, non solo vi è abuso del diritto, ma non vi possono essere discipline definibili come sport.

Passando all’esame del secondo quesito, viene in rilievo il dilemma umanità/normalità.

Si è sempre tentati di ‘salvare’ la persona anche nei contesti sportivi: spesso però quest’opera di carità costituisce un rifugio, un pretesto per giustificare la violazione delle regole da parte dei gareggianti.

D’altro canto, la normalità dei gareggianti potrebbe essere individuata attraverso due prospettive: normalità nel senso di normo-dotazione, ossia la perfetta idoneità fisica dell’atleta che fonda sul solo allenamento la propria condizione, e normalità nel senso di rispetto delle regole imposte dalle rispettive discipline.

Page 100

Più che un’alternativa, quindi, si dovrebbe porre l’accento sulla gerarchia tra norma- lità dei gareggianti e umanità della persona: in questo senso l’umanità acquisisce un pieno significato, che non si apre alle nefandezze dell’ipocrisia giustificatrice, ma sottolinea la vera personalità di un atleta.

Se l’atleta rispetta le regole, diviene encomiabile e d’esempio pure nell’ipotesi in cui esca sconfitto dalle competizioni: dall’accettazione delle sconfitte, d’altronde, nascono i grandi campioni.

Per cui, le regole sportive prima di tutto: poi ci si potrà affacciare su scenari giuridici più complessi, che rivolgono la propria attenzione ai rapporti tra gli atleti e le federazioni o le società e tra gli atleti e la giustizia.

È d’altronde questo ciò su cui insiste l’ordinamento sportivo. Anche la giurisprudenza – la quale, per prima, ha riconosciuto la potestà di auto- normazione dell’ordinamento sportivo – tende a circoscriverne la portata alla sola regolamentazione dello specifico settore, restando perciò devoluti ad una riserva di legge (intesa come legge in senso materiale) i rapporti intersoggettivi e le situazioni giuridiche attive dei privati. In astratto, una volta limitata la potestà regolamentare dell’ordinamento sportivo ad un’efficacia sostanzialmente interna (le regole del gioco e il loro rispetto), il giudizio su responsabilità civile e aspetti economici tra privati resta di esclusiva pertinenza dell’ordinamento generale e, conseguentemente, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

In concreto, invece, vengono sovrapposti i campi di intervento e le normative da applicare: il giudizio sportivo interessa così pure materie economiche, il giudizio ordinario anche materie sportive. Ne consegue un eterno ricorso alla giurisdizione direttamente ‘superiore’, che sfocia dalla sportiva nell’ordinaria (i vari tribunali amministrativi), dopo che la prima ha ‘fallito’ (rectius, dato torto alla parte ricorrente) nel giudizio.

Il rapporto-conflitto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo diventa così una relazione di «autonomia-gerarchica», secondo il principio della «gerarchia delle Istituzioni», in base al quale, gli ordinamenti particolari presentano una limitata autonomia e sono comunque sotto-ordinati all’ordinamento statale.

Ci vuole dunque un argine per evitare il proliferare dell’anarchia giudiziaria, con l’individuazione di specifiche competenze dei diversi organi giudiziari investiti dal contenzioso sportivo.

Così nasce la legge n. 280/2003 (di conversione del d.l. n. 220/2003)12, il primo testo legislativo che espressamente riconosce l’autonomia dell’ordinamento sportivo, la quale è stata successivamente codificata nel Trattato di Nizza, nella Costituzione europea e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007, là dove al termine ‘autonomia’ è stato preferito il più ambiguo lemma ‘specificità’.

Page 101

Peraltro, lo sport non può esistere e funzionare se non nell’ambito di regole determinate.

Il tentativo della legge è stato quello di porre un limite all’autonomia dell’ordinamento sportivo ratione materiae, riservando a quest’ultimo una competenza esclusiva sulle questioni attinenti all’osservanza e all’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, oltre all’irrogazione di sanzioni disciplinari. La competenza del giudice ordinario – nel progetto – sarebbe stata residuale e confinata a quelle ipotesi in cui la sanzione sportiva fosse stata trasposta nell’ordinamento generale, per essere stata impugnata in quanto violativi di diritti soggettivi, e soltanto all’esaurimento dei gradi di giustizia interna.

Se questa competenza esclusiva apparentemente può essere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT