La materia “ordinamento sportivo” Tra stato e regioni

AutoreCristina Napoli
Pagine113-125

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@1. Lo sport nella costituzione repubblicana

Nella Costituzione come approvata dall’Assemblea costituente non vi era alcun riferimento esplicito allo sport né inteso come diritto da tutelare né come competenza da ripartire1, e tuttavia non sorprende come gli studiosi abbiano comunque ritenuto che potesse individuarsi in via ermeneutica una copertura costituzionale alla pratica sportiva attraverso il rinvio, in particolar modo, agli artt. 2, 18 e 32 Cost.2, sottolineando in tal senso la possibilità di configurarla come un diritto inviolabile dell’uomo, da esercitarsi in forma singola od associata, potenzialmente strumentale alla tutela psicofisica della salute degli individui.

È soltanto nel 2001, con la legge costituzionale n. 3, di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, che il fenomeno sportivo viene a trovare espressa menzione nel testo costituzionale, attraverso l’inserimento, nell’elenco di cui all’art. 117, c. 3, della materia “ordinamento sportivo”, così attribuendo il compito di individuare i principi fondamentali della materia e la relativa disciplina di dettaglio rispettivamente alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni3.

Nonostante tale richiamo allo sport sia stato accolto favorevolmente dalla dottrina, non poche perplessità ha destato, prima ancora che la ripartizione delle competenze normative tra lo Stato e le autonomie territoriali regionali, la stessa terminologia utilizzata dal legislatore costituzionale4, cosicché preliminare risulta l’individuazione delPage114contenuto della materia “ordinamento sportivo” per poi verificare gli (eventuali) spazi lasciati in tale ambito alla normazione concorrente statale e regionale.

@2. La nozione di “ordinamento (giuridico) sportivo”

Occorre sottolineare, innanzitutto, come lo studio del fenomeno sportivo in prospettiva ordinamentale abbia origini tutt’altro che recenti. Infatti, con l’entrata in crisi della concezione statalistica del diritto e la diffusione, nei primi anni del secolo scorso, della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici5, l’organizzazione sportiva è stata addirittura considerata l’esempio forse più caratteristico di comunità provvista di un ordinamento autonomo, cioè non statuale6, sia pur sfornito del carattere della originarietà7.

Mutuando, pertanto, gli elementi caratteristici della nozione generale di ordinamento giuridico, si può tentare di definire l’ordinamento (giuridico) sportivo8 come quello specifico complesso di norme (normazione propria) volte a disciplinare l’azione della pluralità dei soggetti operanti nel settore sportivo (plurisoggettività), poste in essere e rese concretamente efficaci da un’apposita struttura organizzativa (organizzazione)9.

Così individuato il contenuto della materia “ordinamento sportivo”, occorre verifi- care se ed in che misura gli elementi appena indicati ricevano disciplina, peraltro concorrente, da parte dello Stato e delle regioni.

Procedendo in tal senso, quanto alla plurisoggettività, non può non rilevarsi come dei molteplici soggetti esistenti in ambito sportivo (dal Comitato Internazionale Olimpico al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni sportive nazionali agli Enti di promozione sportiva, dalle Società alle Associazioni, dagli Atleti ai Tecnici sportivi e agli Ufficiali di gara)10, soltanto il Coni venga disciplinato con legge statale11, ma nonPage115per esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di “ordinamento sportivo”, bensì di quella esclusiva in materia di enti pubblici nazionali di cui al c. 2, lett. g) dell’art. 117, Cost., trovando, infatti, i restanti soggetti apposita disciplina nello Statuto del Coni e negli statuti delle varie Federazioni sportive.

Relativamente, invece, alla normazione propria, da un lato lo statuto del Coni, adottato a maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale del Coni su proposta della Giunta nazionale, è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con Decreto Ministeriale dal Ministro per i beni e le attività culturali12, dall’altro lato gli statuti delle Federazioni Sportive nazionali sono approvati dalle medesime Federazioni sulla base dei principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del Coni13.

Quanto, infine, alla struttura organizzativa14, se, per un verso, la regolamentazione dell’organizzazione centrale e periferica del Coni è da ricondursi, per la disciplina generale, alla normazione primaria statale attuativa, nuovamente, dell’art. 117, c. 2, lett.g), Cost., e, per la disciplina di dettaglio, allo stesso Statuto del Coni15; per altro verso, si sottolinea come la giustizia sportiva sia comunemente definita come tutti quegli istituti previsti non da leggi statali, bensì dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie tra atleti/associazioni di appartenenza/Federazioni16.

Ebbene, tale ricostruzione, probabilmente, consente di discostarsi da un’interpretazione, per così dire, tecnica del termine “ordinamento sportivo” di cui al c. 3, dell’art. 117, Cost. per aderire ad un’altra a-tecnica appunto, la quale riconduca piuttosto la materia in oggetto alla promozione del fenomeno sportivo in tutte le sue manifestazioni, più agevolmente collocabile tra le materie di potestà legislativa ripartitaPage116tra Stato e regioni17: in altri termini, se, in tale settore, è corretta la prospettiva ordinamentale, ne deriva l’esistenza di un apparato normativo ed organizzativo interno tendenzialmente autosufficiente.

@3. Il “fenomeno sportivo” tra stato e regioni: La disciplina statale di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni

Nel tentativo di dare un contenuto a questa “nuova” materia inserita nel vigente art. 117, c. 3, Cost., si rende necessario ripercorrere le vicende normative intercorse durante la precedente ripartizione di funzioni tra Stato ed autonomie territoriali regionali. Ed in tal senso, scorrendo il vecchio testo dell’art. 117 Cost., si può notare come lo sport non assurgesse al rango di materia autonoma da disciplinare in maniera organica attraverso una legislazione statale di principio ed una regionale di dettaglio; tuttavia, si riteneva18 che profili relativi al fenomeno sportivo “tagliassero” trasversalmente talune materie espressamente elencate nel vecchio art. 117 Cost., quali:

- la polizia urbana e rurale, con riferimento ai numerosi episodi di violenza che spesso si registrano durante le competizioni sportive;

- l’assistenza sanitaria ed ospedaliera della quale l’attività sportiva ha evidentemente costante necessità;

- l’istruzione professionale e l’assistenza scolastica, in relazione rispettivamente alla disciplina delle professioni sportive ed all’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole;

- l’urbanistica e i lavori pubblici di interesse regionale con riguardo in particolare alla costruzione ed alla manutenzione di impianti ed attrezzature sportivi;

- il turismo e l’industria alberghiera, con riferimento allo sport come spettacolo e, nuovamente, ad una impiantistica confacente ad un turismo competitivo;

- la caccia e la pesca, sottolineandone l’aspetto sportivo-ricreativo piuttosto che quello relativo al procacciamento con finalità di sussistenza.

Ed in occasione di ognuno dei tre trasferimenti di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni sinora intervenuti, aspetti specifici riguardanti lo sport, sia pur, si potrebbe dire, assorbiti da altre materie, hanno sempre trovato apposita disciplina, assumendo nel tempo una crescente autonomia, sancita definitivamente con la riforma costituzionale del 2001.

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Inizialmente, difatti, con i decreti legislativi dei primi anni settanta, venivano trasfe- rite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive19 e le attrezzature sportive di interesse regionale20, competenze evidentemente inidonee a favorire lo sviluppo di una politica regionale in tema di sport tale da immettere le regioni nel circuito nazionale di promozione e diffusione della pratica sportiva21.

Diversamente, il d.P.R. 616/1977, all’art. 5622 prevedeva che nell’ambito delle funzioni da trasferire alle regioni concernenti in turismo e l’industria alberghiera fosse da ricomprendersi la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature, disponendo per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare la necessaria intesa con gli organi scolastici. Tale disposizione, inoltre, nel mantenere ferme le attribuzioni del Coni in merito all’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello ed alle relative attività promozionali, disponeva che per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si dovesse avvalere della consulenza tecnica del Coni23. Con il d.P.R. 616, in altri termini, sia pur ricollegando lo sport, questa volta, alla materia turismo e industria alberghiera, veniva in un certo senso consentito alle regioni24 di darsi, attraverso una propria normazione primaria e secondaria, una auto- noma politica nella materia de qua indipendente da quella promossa e sostenuta dal Coni a livello nazionale25.

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Infine, con il d. lgs. n. 112/1998, attuativo della legge delega n. 59/1997, si è registrato un ulteriore passo avanti nel processo di “autonomizzazione” della materia in oggetto: quest’ultima, infatti, già sostanzialmente trasferita nei suoi contenuti essenziali con il d.P.R. del 1977, ha acquisito, questa volta formalmente, autonoma rilevanza, poiché lo Sport, inserito nel titolo IV dedicato ai Servizi alla persona ed alla comunità, dà rubrica al capo VII, contenente un unico articolo, il 15726 «Competenze in materia di sport»27.

Ad ogni modo, così trasferite nel corso degli anni le funzioni amministrative nelle menzionate materie di cui all’art. 117, Cost. riguardanti, sia pur trasversalmente, la disciplina sportiva, lo sport ha sempre avuto una struttura governativa di riferimento...

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