Colpevolezza e imputabilità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine247-271
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Capitolo 24
Colpevo-
lezza
Nesso
psichico tra
condotta e
evento
Aff‌inché un soggetto possa essere sanzionato penalmente, non è suff‌iciente
che ponga in essere una condotta (attiva od omissiva) lesiva di un bene
penalmente protetto, ma occorre anche che tale condotta sia attribuibile al
soggetto stesso, ossia che sussista, oltre al rapporto di causalità (vedi Cap.
14), anche un nesso psichico tra la condotta e l’evento lesivo (a ecce-
zione delle ipotesi, di dubbia costituzionalità, di responsabilità oggettiva, a
proposito delle quali vedi Cap. 27).
In uno Stato di diritto, infatti, un soggetto può essere ritenuto penalmente
responsabile se, oltre a aver materialmente commesso un fatto costituente
reato, lo ha realizzato con dolo o, almeno, con colpa, “partecipando” psico-
logicamente al fatto stesso.
A questo proposito, si parla di “colpevolezza” nel senso di insieme dei re-
quisiti per l’imputazione soggettiva del fatto all’agente (Mantovani).
Anticipando nozioni che saranno affrontate diffusamente più avanti (vedi Cap. 25), ci
limitiamo a precisare che il dolo e la colpa (artt. 42-43 c.p.) sono elementi soggettivi
del reato, ossia criteri di attribuzione del fatto all’autore. In particolare:
- il dolo consiste nella previsione e volontà dell’evento lesivo come conseguenza
della propria condotta. Pertanto, il soggetto agisce prevedendo e volendo il reato
che si accinge a commettere. Nei reati formali, privi cioè di un evento in senso natu-
ralistico (si pensi all’evasione f‌iscale, ossia alla violazione delle norme che obbligano
a dichiarare i redditi percepiti), la previsione e la volontà riguardano soltanto la con-
dotta criminosa (azione od omissione); invece, nei cd. reati materiali (es.: omicidio)
investono anche l’evento (es.: la morte della vittima);
- la colpa consiste nella violazione di regole cautelari di condotta, scritte (es.: la legge)
o non scritte (diligenza, prudenza e perizia). Si pensi, a esempio, alla violazione delle
norme in materia antinfortunistica, che comportano una responsabilità penale del
datore di lavoro a titolo di omicidio colposo in caso di morte di un operaio caduto
da un’impalcatura priva dei necessari presidi di sicurezza.
L’orientamento tradizionale, risalente alla seconda metà dell’800, conside-
rava la colpevolezza in senso esclusivamente psicologico: secondo questa
tesi era suff‌iciente accertare se il soggetto aveva posto in essere un fatto
lesivo doloso o colposo, senza che assumessero rilevanza alcuna i motivi
Inquadramento generale
1
COLPEVOLEZZA
E IMPUTABILITÀ
24
LA COLPEVOLEZZA (NULLUM CRIMEN SINE CULPA)
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Concezione
normativa
che avevano spinto il soggetto a agire, le condizioni personali del reo etc.
In presenza di una condotta lesiva realizzata con dolo o con colpa, scattava
la sanzione penale, uguale per tutti coloro che avessero commesso quel
medesimo reato, in quanto non erano presi in considerazione, ai f‌ini di
un’eventuale aumento o diminuzione della pena, né i motivi che avevano
spinto il soggetto a agire, né le condizioni personali del reo.
Tale concezione affondava le proprie radici nel principio di uguaglianza di matrice
illuministica, che reputava “giusto” assoggettare alla medesima sanzione coloro che
avessero commesso gli stessi fatti lesivi di beni penalmente protetti.
Questa tesi, però, non consentiva di adattare la pena in relazione ai motivi che ave-
vano spinto il soggetto a commettere il reato e, più in generale, alle sue condizioni
personali.
Successivamente si è fatta strada la cd. concezione normativa della col-
pevolezza, tuttora dominante, per la quale la colpevolezza consiste nel con-
trasto tra la volontà del soggetto e la norma, ossia nell’atteggiamento an-
tidoveroso del reo. Questa def‌inizione di colpevolezza consente di unif‌icare
i concetti di dolo e di colpa, in quanto, in entrambi i casi, siamo in presenza
di un atteggiamento della volontà contrastante con l’ordinamento, poiché:
- il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere, e si rim-
provera al soggetto di averlo prodotto;
- il fatto colposo è un fatto involontario che non si doveva produrre, e si
rimprovera al soggetto di non averlo impedito.
Inoltre, la concezione normativa della colpevolezza permette di adeguare la
pena a seconda della maggiore o minore rimproverabilità del fatto, tenendo
conto della capacità di intendere e di volere, del nesso psicologico (dolo o
colpa) tra condotta e evento, delle condizioni personali del soggetto etc., che
consentono di ritenere più o meno esigibile, da parte del reo, un comporta-
mento conforme a diritto.
Ad esempio, è diversamente valutabile l’errore di manovra nello scambio dei binari a
seconda che a commetterlo sia un ferroviere fresco di energie all’inizio del servizio o
un altro stanco per l’eccessivo lavoro prestato alla f‌ine di una giornata caldissima.
Del resto, l’art. 27, 1° comma, Cost. stabilisce che “la responsabilità
penale è personale”. Ciò signif‌ica non soltanto che un soggetto non può
essere chiamato a rispondere per un fatto commesso da altri (divieto di
responsabilità per fatto altrui), ma anche - e soprattutto - che un fatto
può essere attribuito a un soggetto solamente se è stato commesso con un
certo grado di partecipazione psichica (responsabilità per fatto proprio
colpevole) (Mantovani).

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