La responsabilità oggettiva

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine299-313
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Capitolo 27
Responsabi-
lità oggettiva
LA RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA
Prof‌ili generali
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L’art. 42, 3° comma, c.p. stabilisce che “la legge determina i casi nei quali
l’evento è altrimenti posto a carico dell’agente, come conseguenza della sua
azione od omissione”.
Questa norma disciplina la responsabilità oggettiva, che consiste in un
criterio di imputazione del fatto in capo all’agente fondato sul solo nesso di
causalità tra la condotta e l’evento, a prescindere dalla sussistenza di qua-
lunque forma di colpevolezza, dolosa o colposa. In sintesi, nelle ipotesi di
responsabilità oggettiva, il soggetto viene ritenuto penalmente responsabile
per aver causato l’evento, senza che occorra accertare il dolo o la colpa.
Vi sono numerose ipotesi di responsabilità oggettiva: è il caso del reato
aberrante (artt. 82-83 c.p.), della responsabilità anomala ex art. 116 c.p.,
della responsabilità per l’evento (morte) diverso da quello voluto (percosse
o lesioni), che integra la fattispecie di omicidio preterintenzionale (art. 584
c.p.), dei reati aggravati dall’evento etc.
Il problema di fondo consiste nello stabilire se la responsabilità oggettiva
sia o meno compatibile con il principio di colpevolezza sancito dall’art. 27
Cost., in base al quale non è suff‌iciente, ai f‌ini della responsabilità penale,
la semplice causazione dell’evento in mancanza di una partecipazione psi-
chica del soggetto al fatto commesso. Difatti, la Corte costituzionale (sent.
n. 364/1988) ha affermato l’essenzialità della colpa dell’agente rispetto
agli elementi più signif‌icativi della fattispecie tipica. Inoltre, l’art. 27, 3°
comma, Cost. assegna alla pena una funzione rieducativa, e non avrebbe
senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto),
non ha alcun bisogno di essere rieducato.
Pertanto, le varie ipotesi di responsabilità oggettiva previste dall’ordina-
mento sono state rilette dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla luce del
principio di colpevolezza, come vedremo nei paragraf‌i che seguono.

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