Le cause di esclusione della colpevolezza

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine291-298
291
Capitolo 26
LE CAUSE DI ESCLUSIONE
DELLA COLPEVOLEZZA
Errore-mo-
tivo e erro-
re-inabilità
Nozione
L’errore
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a) Errore sulla norma penale (o sul precetto) e errore sul fatto
Il dolo e la colpa possono essere esclusi dall’errore (Antolisei). Prima di
individuare i casi in cui tale situazione si verif‌ica, occorre chiarire cosa si
intende per errore.
Da un punto di vista concettuale, l’errore, inteso come la falsa rappresenta-
zione della realtà naturalistica (errore di fatto) o giuridica (errore di
diritto), si distingue dall’ignoranza. Infatti, mentre l’ignoranza è mancanza
di conoscenza, l’errore è falsa conoscenza e, pertanto, implica un convinci-
mento (Mantovani).
Tuttavia, dal punto di vista strettamente giuridico, ignoranza e errore sono
equivalenti, in quanto l’ignoranza che interessa il diritto è quella determi-
nata da errore.
L’errore di regola interviene nella fase ideativa dell’iter criminis, incidendo
sul processo formativo della volontà (cd. errore-motivo). Dall’errore-mo-
tivo va tenuto distinto l’errore-inabilità, che investe il momento esecutivo
del reato, cioè la fase in cui la volontà si traduce in atto, e viene in conside-
razione nella fattispecie del cd. reato aberrante (vedi Cap. 27, par. 2).
L’errore è irrilevante quando riguarda elementi non essenziali ai f‌ini della
sussistenza del reato. Si pensi, a esempio, all’errore sull’identità della vittima
(error in persona che non incide su un elemento costitutivo del reato): se
Tizio intende uccidere Caio ma uccide Sempronio, avendolo scambiato per
Caio, risponde di omicidio volontario in quanto il requisito essenziale della
fattispecie incriminata è la qualità di “uomo” del soggetto passivo del reato
e non l’identità della vittima del reato.
Non ha rilevanza neanche l’errore che riguarda il nesso causale tra
la condotta e l’evento, poiché se l’evento prodotto coincide con quello che
l’agente intendeva cagionare, è del tutto indifferente che lo stesso derivi da
una serie causale diversa da quella prevista e voluta dal soggetto. Ciò vale,
peraltro, soltanto per i reati a forma libera (es.: omicidio), rispetto ai quali
è suff‌iciente, ai f‌ini della sussistenza del reato, che si realizzi l’evento lesivo

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