DECRETO 30 novembre 2006 - Determinazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2005, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali ed internazionali

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (Enav);

Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tarifta;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 01, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale;

Visto l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998, che prevede che la tariffa di terminale sia applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale, dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora Enav S.p.A.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5%, del totale delle unita' di servizio fornite dalla Societa' sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata...

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