LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665 - Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Coming into Force14 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/30/096G0689/CONSOLIDATED/20151230
Published date30 Dicembre 1996
Enactment Date21 Dicembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.304 del 30-12-1996
CAPO I ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

(Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale)

  1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAV-TAG) e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1 gennaio 1996.

  2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, e' trasformato in societa' per azioni due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sara' verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in societa' per azioni e' inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.

  3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art 1.

(Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale)

  1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAV-TAG) e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1 gennaio 1996.

  2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, e' trasformato in societa' per azioni due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sara' verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in societa' per azioni e' inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni. 2

  3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2. AGGIORNAMENTO (2)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che derivera' dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione."

Art 2.

(Compiti dell'Ente)

  1. L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresi' ogni altra attivita' connessa come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

  2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

    1. di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

    2. di meteorologia aeroportuale;

    3. di informazione aeronautica; .

    4. di telecomunicazioni aeronautiche;

    5. di radio-navigazione e radio-diffusione.

  3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:

    1. promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

    2. cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

    3. provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;

    4. produce la cartografia;

    5. provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonche' alla certificazione degli impianti.

Art 2.

(Compiti dell'Ente)

  1. L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresi' ogni altra attivita' connessa come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

  2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

    1. di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

    2. di meteorologia aeroportuale;

    3. di informazione aeronautica; .

    4. di telecomunicazioni aeronautiche;

    5. di radio-navigazione e radio-diffusione.

  3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:

    1. promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

    2. cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

    3. provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi . . .;

    4. produce la cartografia;

    5. provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione . . .

Art 3.

(Organi dell'Ente)

  1. Sono organi dell'Ente:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. Il collegio dei revisori dei conti;

    4. il direttore generale.

  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed e' scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacita' nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e societa', che non siano dipendenti dell'Ente.

  4. I membri del consiglio di...

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